Anno XIV
Numero 1
Marzo 2002

Valutazione previsionale clima acustico

What, Why, When, Where, Who. Rifacciamoci a quelle che gli americani considerano una delle “regole fondamentali” del giornalismo, quella delle 5 W.

La legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/95 prevede un adempimento che, per nostra quotidiana esperienza, è ancora mal recepito dagli addetti ai lavori.

Si tratta di quanto previsto dal comma 3 all’articolo 8, che riportiamo integralmente:
È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a)    scuole e asili nido;
b)    ospedali;
c)    case di cura e di riposo;
d)    parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e)    nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Il richiamo al comma 2 del medesimo articolo è relativo ad una classificazione di opere intrinsecamente rumorose, vale a dire:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali);
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Probabilmente non è sufficientemente chiaro. Rifacciamoci a quelle che gli americani considerano una delle “regole fondamentali” del giornalismo, quella delle 5 W.

What?
Di che cosa si tratta?
La valutazione previsionale del clima acustico è volta a tutela dei recettori sensibili che si andranno ad insediare nel territorio. Il punto di partenza è la situazione acustica ante operam, descritta sulla base del piano di azzonamento acustico (se già predisposto dall’amministrazione comunale), del PRG adottato, di rilievi fonometrici sufficienti a caratterizzare l’area.
L’obiettivo è quello di prevedere quale potrà essere la situazione acustica rispetto alle esigenze degli insediamenti che sono in progetto. Si arriverà quindi a tracciare un quadro acustico previsto post operam rispetto al quale riferire la progettazione.

Why?
Perché ottemperare a questa richiesta non come ad un’imposizione ma con spirito positivo?
Questo studio è di fondamentale importanza per poter prevedere misure di mitigazione passive quali barriere, interventi di fonoisolamento delle strutture, disposizione degli edifici e degli ambienti abitativi in modo da proteggere, ad esempio, quelli di riposo.
Questa raccolta di informazione può aiutare il progettista a realizzare un edificio effettivamente rispettoso delle esigenze acustiche, anche qualora fosse inserito in un contesto urbanistico difficile.

When?
Quando predisporre questa relazione tecnica?
Prima possibile! L’ideale sarebbe nelle fasi iniziali del lavoro, e non pochi giorni prima che il progetto, già definito e non modificabile a meno di stravolgimenti, venga presentato alle autorità competenti per il necessario nulla–osta.
In questo modo l’adempimento non sarà più un mero obbligo burocratico, ma diventerà un input progettuale essenziale che concorrerà  alla formulazione di un progetto organico e completo.

Where?
Dove va a finire la valutazione tecnica prodotta?
Presentata al comune competente per territorialità, essa viene trasmessa per un parere all’ufficio dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.
I tecnici dell’ARPA, una volta analizzata la documentazione prodotta, possono formulare parere favorevole o richiedere chiarimenti o integrazioni. Ovviamente l’ultima parola è quella dell’Autorità che rilascia la concessione edilizia (in genere il Comune).

Who?
Chi è la figura professionale in grado di predisporre questa valutazione?
Le normative sono molto chiare in proposito: il Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Ogni regione, sulla base di criteri di valutazione della professionalità acquisita, pubblica e mantiene aggiornato un elenco di tecnici ciascuno abilitato con specifico decreto regionale. Un tecnico abilitato in una regione può operare sull’intero territorio nazionale.
È una figura che in un futuro, che è già cominciato, andrà ad affiancarsi alle altre figure professionali (architetto, ingegnere, geometra, termotecnico, impiantista, ecc.) partecipando alla predisposizione di un progetto che sia rispettoso di tutte le componenti che concorrono a qualificare ogni realizzazione edile. Abbiamo cercato di chiarire, in modo certo schematico e forse un po’ giornalistico, ma speriamo efficace, questa novità normativa che, ancora, non è stata ben digerita: con l’auspicio che effettivamente diventi uno strumento che aiuti gli operatori a migliorare la qualità del costruire e quindi, indirettamente, del vivere quotidiano.

Dott. Marco Raimondi