Il problema del rumore in civili abitazioni
Da anni ci affanniamo sull’argomento, a costo di incorrere nella monotonia. O di sentirci dire che “portate acqua al vostro mulino, voi che vi occupate di perizie acustiche e di insonorizzazione”.
Così con soddisfazione ed un malcelato senso di rivalsa prendiamo atto della pagina dedicata da “Il Sole 24 Ore”, lunedì 11 marzo 2002, ai problemi dell’inquinamento acustico nelle civili abitazioni.
Aleggia nei tre articoli che compongono la pagina e in tutti i “riquadri” esplicativi la figura del “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”, centrale in tutte le pratiche inerenti l’inquinamento acustico. Riferendosi a questa autorevole fonte, i disturbi lamentati in una civile abitazione possono essere classificati nelle seguenti categorie:
- sorgenti sonore legate ad infrastrutture di trasporto (traffico stradale, treni, metropolitana)
- sorgenti sonore temporanee ed esterne all’edificio (cantieri, feste, schiamazzi)
- sorgenti sonore fisse esterne all’edificio (insediamenti produttivi o ricettivi, impianti tecnici asserviti ad esercizi commerciali o civili abitazioni ecc.)
- sorgenti sonore interne all’edificio e legate ad attività commerciali, produttive o ricreative (negozi, uffici, bar, pub, discoteche ecc.)
- sorgenti sonore interne all’edificio e legate al funzionamento di servizi comuni (ascensori, autoclavi, ecc.)
- sorgenti sonore interne all’edificio legate alle attività di condomini (strumenti musicali, impianti di diffusione sonora, normale attività domestica)
Si tratta di tipologie di sorgenti sonore alquanto differenti che richiedono approcci diversificati commisurati anche all’obbiettivo che si intende perseguire.
Una prima trincea, valida per tutte le sorgenti sonore interne all’edificio, è rappresentato dal regolamento condominiale: esso fissa le regole di convivenza, inclusi i divieti di rumore, che possono essere anche più restrittive di quelle imposte per legge (Cassazione n.1195/1992).
Il limite maggiore è che il testo del Regolamento Condominiale deve essere accettato da tutti i condomini e prevedere un potere sanzionatorio affidato all’amministratore; buona cosa sarebbe anche quella di stabilire criteri oggettivi per rilevare l’intollerabilità del rumore.
Ma quanti sono i regolamenti condominiali così dettagliati e completi? In tutti gli altri casi, vale a dire sorgenti sonore esterne all’edificio o sorgenti sonore interne in assenza di adeguata disciplina condominiale, al disturbato non disposto alla sopportazione rimangono due strade:
- esposto amministrativo: da presentarsi in base alla L.447/95 all’Amministratore Comunale, con richiesta di sopralluogo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente o di un tecnico iscritto nell’elenco regionale dei “Tecnici Competenti in Acustica Ambientale” (art.2, L. 447/95). Spesso e volentieri può valere la pena affrontare una spesa (nell’ordine di Euro 500/600) e corredare l’esposto amministrativo con una perizia di parte;
- ricorso al giudice, appellandosi all’articolo 844 del Codice Civile (immissioni che superano la normale tollerabilità).In questo caso al consulente tecnico nominato dal tribunale (CTU) possono affiancarsi tecnici di parte (CTP) a formare un collegio peritale che condurrà i necessari rilievi e sopralluoghi tecnici.
Il costo, in genere, si aggira tra 4200 e i 6500 euro (CTU, CTP e avvocato), spesa rimborsabile qualora si vinca la causa.
E quali sono i danni che il giudice può riconoscere quantificandone il risarcimento?
a) danno patrimoniale, cioè svalutazione del valore dell’immobile in seguito, ad esempio, all’attivazione nello stabile o nelle vicinanze di sorgenti sonore oggettivamente disturbanti;
b) danno morale (raramente riconosciuto in cause per rumore), che prevede un risarcimento per le sofferenze provocate;
c) danno biologico, che consiste nell’alterazione dello stato di salute di cui si possa dimostrare il nesso causale con le immissioni rumorose. Non è facile da dimostrarlo, anche perché è sempre difficoltoso riconoscere un chiaro nesso causa-effetto;
d) danno esistenziale, che sussiste ogni qualvolta possa essere provata la lesione di un diritto costituzionalmente protetto come quello della salute.
Ci siamo occupati del dopo: e prima?
La legge prevede due strumenti, non sempre, ben utilizzati dalle P.A. e che viceversa consentirebbe un efficace controllo preventivo in tutte le nuove realizzazioni residenziali:
- valutazione previsionale del clima acustico, da predisporsi obbligatoriamente quando viene progettato un edificio bisognoso di tutela acustica in prossimità di strutture o infrastrutture, pubbliche o private, potenzialmente rumorose (L.447/95, art.8 comma 3)
- analisi preventiva dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/97) da verificare in opera: è una delle norme più disattese attualmente esistenti in materia di inquinamento acustico
E a proposito di collaudi in opera, perché nel momento in cui ci si appresta ad investire qualche centinaia di migliaia di euro per l’acquisto di un immobile, si è riottosi a spenderne qualche centinaio per una consulenza tecnica qualificata?
Un Tecnico Acustico, in base alla propria esperienza e ai collaudi in opera per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, può verificare se sussistono condizioni acustiche sfavorevoli fornendo così utili ed oggettivi criteri di valutazione a tutela dell’acquirente.
Massimo Murgioni