Qualità termica e acustica degli edifici
Il recentissimo DL 192 sulle prestazioni energetiche segna un giro di vite rispetto alla vecchia Legge 10/91, anche e soprattutto dal punto di vista dei controlli.
Con la termografia IR le verifiche diventano facili e possono essere richieste per cinque anni dalla fine lavori. Sul fronte rumore, l’alto numero di contenziosi giudiziari ha portato all’applicazione scrupolosa del DPCM 5/12/97
Progettisti, costruttori e venditori fanno i conti con un mercato e una legislazione sempre più attenti alla qualità del costruire, in modo particolare ai problemi del risparmio energetico e del rumore.
Sul primo dei due fronti la novità è rappresentata dal recentissimo DL 192 del 19 agosto 2005 contenente “i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici”. La norma da’ attuazione con un certo ritardo alla Direttiva europea 2002/91 sul rendimento energetico in edilizia e ha lo scopo di “contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto”.
Uno dei passaggi chiave è la definizione di “prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio” che viene inquadrata come “la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione”.
Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto in primo luogo della coibentazione e a seguire delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico, compreso il clima degli ambienti interni.
E’ evidente il passo avanti in direzione della “casa passiva”, obiettivo della biedilizia, che traduce in pratica l’equazione: più coibentazione uguale meno consumi uguale meno inquinamento in generale. Ma è evidente anche la nuova attenzione del legislatore agli aspetti del benessere bioclimatico, che emergono con forza laddove la legge introduce la già citata definizione di “clima degli ambienti interni”.
In attesa dei decreti attuativi che stabiliranno i criteri generali, la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica, possiamo senz’altro dire che il DL 192/2005 rappresenta un giro di vite rispetto alla vecchia Legge 10/1991 e che l’Italia si allinea ai Paesi del Nord Europa sul contenimento delle emissioni inquinanti degli edifici.
La differenza rispetto alla Legge 10 è evidente anche sul piano dei controlli, che vengono intensificati responsabilizzando maggiormente gli enti locali, e delle sanzioni a carico del progettista e del costruttore, che vengono inasprite. L’articolo 8 del DL stabilisce al comma 4: “il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente”. E al comma 5: “i Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile”.
Non c’è alcun dubbio che per le procedure di sorveglianza e accertamento gli enti preposti o i cittadini interessati si avvarranno delle moderne tecniche di rilevazione, in particolare della termografia IR che consente di evidenziare le dispersioni di calore e i ponti termici dovuti a carenza di coibentazione. I controlli si sposteranno dunque dalla carta al cantiere, potranno essere richiesti anche dall’acquirente o dal conduttore dell’immobile e saranno efficaci fino a cinque anni dalla fine dei lavori. C’è da scommettere che spariranno finalmente le dichiarazioni “farlocche”, anche perché le sanzioni previste sono piuttosto pesanti. Il problema della mancanza e della difficoltà delle verifiche, che ha reso ampiamente inefficace la Legge 10, sembra superato.
Anche sul fronte del rumore è ormai finito il tempo dei “ma” e dei “forse”. Il DPCM 5/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici è stato pienamente assimilato e le amministrazioni comunali hanno preso a chiedere, come devono, le relazioni acustiche. Va detto che accanto a Comuni virtuosi ne esistono ancora altri che faticano ad assimilare la novità (che novità non è più visto che parliamo di una legge del 1997) e che tendono a svilire il valore della norma a un mero adempimento burocratico, ma va anche detto che il costante aumento dei contenziosi giudiziari sta convincendo persino i più riottosi a prendere sul serio il problema.
Anche in questo caso, è bene ricordarlo, la legge prescrive che i requisiti acustici vanno raggiunti “in opera”, non solo sulla carta in virtù dei certificati di laboratorio dei materiali. E anche in questo caso i sistemi di controllo esistono, anzi rispetto al DL 192 sono addirittura più semplici e collaudati da più tempo. Solo chi progetta e costruisce tenendo conto dell’acustica, certificato di collaudo alla mano, si mette al riparo dalle brutte sorprese che non possono essere evitate da un’autocertificazione fatta alla leggera. A proposito di autocertificazione, di cui si fa cenno nella LR Lombardia 13/2001 ma non nella norma nazionale, è bene far presente a tutti che la sua validità è tuttora oggetto di discussione, anche alla luce della contraddizione esistente con la successiva delibera della GR Lombardia dell’8 marzo 2002, che limita l’ambito di applicazione di questa procedura.
Sosteniamo, come sempre abbiamo fatto, che è sbagliato vedere nelle leggi il solo aspetto impositivo. Esse infatti, pur con le lacune e le imperfezioni che si portano dietro, offrono l’occasione per migliorare la qualità del prodotto e contribuire a un obiettivo che va nell’interesse della collettività.
Tanto più oggi che per i problemi della termica e dell’acustica degli edifici esistono ottime soluzioni a portata di mano, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e del portafoglio.
Dott. Marco Raimondi