Anno XVII
Numero 2
Maggio 2005

Leggi e Acustica ambientale: fotografia di una situazione che comincia a chiarirsi

L’importanza della progettazione dell’edificio nella prevenzione dell’inquinamento acustico e del contenzioso legale. Impatto acustico, clima acustico e requisiti passivi acustici: la positiva esperienza pilota del CCL di Milano

Eccoci di nuovo a parlare di Acustica ambientale e architettonica, e dell’importanza della progettazione dell’edificio nella prevenzione dell’inquinamento acustico.

È il dottor Marco Raimondi a fare il punto della situazione, partendo dalla legislazione vigente per l’edilizia residenziale.

“Le problematiche di tipo acustico sono sostanzialmente tre – ha spiegato il responsabile della Divisione acustica di Coverd – L’impatto acustico, il clima acustico e i requisiti acustici passivi. Parlando di impatto intendiamo la tutela dell’esistente davanti alle conseguenze portate da una nuova realizzazione; con il clima acustico, viceversa, ragioniamo in termini di difesa della nuova realizzazione in rapporto alla situazione acustica esistente. I requisiti acustici passivi, infine, si riferiscono alla tutela della singola unità immobiliare da quelle adiacenti e all’esterno”.
Al proposito, è senz’altro utile citare la normativa nazionale di riferimento di maggiore rilevanza:

  • Legge 447/95: Legge quadro sull’inquinamento acustico;
  • DPCM 14/11/97: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
  • DPCM 5/12/97: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
  • DPR 459/99: Regolamento recante le norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n.ro 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
  • DPR 142/04: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art; 11 della legge 26 ottobre 1995, n.ro 447.

E quella regionale della Lombardia:

  • Legge 13/01: Norme in materia di inquinamento acustico;
  • DGR 8/302 n.ro 7/8313: Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico;
  • DGR 2/7/02 n.ro 7/9776: Criteri tecnici di dettaglio per la realizzazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Alle quali si affianca, in prospettiva, la normativa europea costituita dalla:

  • Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Ma perché è importante che ogni operatore cominci a prendere dimestichezza con le leggi sull’acustica?

“In primo luogo per poterne rispettare le prescrizioni, cosa che spetta sia agli operatori privati sia ai responsabili dell’urbanistica che lavorano negli enti locali. In secondo luogo perché le valutazioni acustiche rappresentano un’opportunità per una progettazione attenta alla qualità del prodotto e alle esigenze dell’utente finale. In questo senso – ha sottolineato il dottor Raimondi – l’attività svolta in questi anni dal Consorzio Cooperative Lavoratori di Milano si presenta come esperienza pilota per l’attenzione riservata agli aspetti acustici, e non solo”.

Impatto acustico

“La normativa regionale della Lombardia dice che deve essere sempre possibile la comparazione tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.  Tale comparazione, come già accennato, è indirizzata alla tutela dei recettori presenti sul territorio da nuove opere, infrastrutture o attività che vengano inserite sul territorio: strade, ferrovie, attività produttive e commerciali, pubblici esercizi ecc…”.
La legge quadro 447/95 parla di “Documentazione di impatto acustico” distinta dalla “Documentazione di previsione di impatto acustico”.
“E’ bene sapere che tra le due, sostanzialmente, non vi sono differenze – spiega Raimondi – Dietro la diversa terminologia c’è solo una differenza nelle modalità di richiesta”.

Quando è obbligatoria la documentazione di impatto acustico?

“La questione è controversa perché la legge è poco chiara. Il riferimento più preciso sembra però quello al comma 4 dell’articolo 8 della legge 447/95: Le domande per il rilascio di concessione edilizia relative a (…) devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”.

Deve essere redatta da un tecnico competente o vale l’autocertificazione sostitutiva?

“Altro punto controverso. La Legge regionale Lombardia 13 ha introdotto la possibilità di un’autocertificazione, di cui si fa menzione nella legge nazionale. Questo ha dato origine a molte discussioni perché non è per nulla chiaro quale sia l’oggetto dell’autocertificazione.

Che cosa si deve autocertificare? Che non vi sono impianti rumorosi o che si rispettano i valori limite?

La delibera della Giunta regionale 8 marzo 2002 ha fornito qualche chiarimento: alla luce di questa l’autocertificazione trova spazi limitatissimi, riducendosi ai pochissimi casi in cui non siano presenti sorgenti sonore o le loro emissioni siano trascurabili”.

Senza dimenticare che costituisce un obbligo, spostiamo il discorso sulle opportunità offerte dalla redazione di una documentazione di impatto acustico prima della progettazione architettonica.

“In primis ci consente di valutare la necessità di opere di mitigazione acustica, oltre che di dimensionare le stesse ottimizzando il rapporto costi-benefici. Inoltre riduce il rischio di contenzioso, con un conseguente beneficio economico e sociale. Direi che questo aspetto è certo molto importante”.

Clima acustico

La definizione più esplicita è contenuta nella delibera della Giunta regionale della Liguria 534 del 28/5/99: “Per clima acustico, sia ai fini previsionali che di constatazione e verifica della situazione in essere, deve intendersi la rumorosità propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo, di una data area”.

La delibera della Giunta regionale della Lombardia VII/8313 del 8/2/2002 aggiunge che: “La valutazione previsionale del clima acustico deve consentire la valutazione dell’esposizione dei recettori sensibili previsti dal progetto”.

Il dottor Raimondi ha semplificato: “In generale possiamo dire che la valutazione del clima acustico è indirizzata alla tutela dei recettori sensibili che si vanno ad inserire in un contesto acustico esistente. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge 447/95 stabilisce che è obbligatoria per le aree interessate da scuole, ospedali, case di cura, parchi pubblici e nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade, ferrovie, aeroporti, discoteche, impianti sportivi ecc… Non è prevista alcuna possibilità di autocertificazione sostitutiva. La valutazione previsionale del clima acustico deve obbligatoriamente essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale”.

Quali opportunità offre ai progettisti?

“In primo luogo la definizione dell’orientamento ideale degli edifici e la definizione del layout ottimale dei singoli alloggi. Inoltre consente la definizione di eventuali misure di potenziamento dell’isolamento acustico di facciata e di eventuali misure per la mitigazione acustica necessarie per la tutela dei recettori sensibili”.

Requisiti acustici passivi (DPCM 5/12/97)

“Questa è parte più complessa, ma anche più caotica della normativa – premette il dottor Raimondi – La legge non è molto chiara, e questo da’ luogo a molti tentativi di sottrarsi alle regole che poi finiscono in tribunale.

Molto semplicemente:
i rumori possono trasmettersi per via aerea o per via strutturale, tra questi ultimi rientrano anche i rumori di calpestio.

I requisiti acustici che la legge considera sono:

  • l’isolamento acustico tra ambienti:
  • l’isolamento acustico di facciata;
  • l’isolamento al rumore da calpestio;
  • la rumorosità degli impianti a funzionamento discontinuo;
  • la rumorosità degli impianti a funzionamento continuo.

Tutti sono stati determinati con il DPCM 5/12/97, che fa da punto di riferimento e che stabilisce che tali requisiti devono essere raggiunti in opera. Invece manca ancora il decreto che fissa i criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie, mentre sono già state pubblicate alcune norme tecniche”.

Un po’ di confusione dunque, ma anche dei punti fermi: i valori dei requisiti passivi acustici sono stati individuati e vanno rispettati, perché lo dice la legge e perché questo è l’unico modo per mettere sul mercato abitazioni di qualità tutelandosi dal rischio di contenziosi.

“Il problema della qualità dell’edificio coinvolge inevitabilmente anche la problematica dell’inquinamento acustico. Il DPCM 5/12/97 deve essere visto come un’occasione da non perdere. Al fianco di strutturisti e termotecnici, deve avere un suo ruolo anche il tecnico acustico, prima, durante e dopo. Davanti a questo non bisogna avere timori: il ruolo del progettista e del Direttore lavori non viene sminuito, ma anzi ulteriormente valorizzato dalla necessità di considerare una variabile in più e di coordinare l’attività di una ulteriore figura tecnica”.

Chi non rispetta le leggi lo fa a suo rischio e pericolo. Le norme demandano le modalità di verifica ai singoli Comuni, che qualche tempo hanno cominciato a esercitare un controllo puntuale e scrupoloso. Spesso la materia viene regolata all’interno dei Regolamenti d’Igiene.

“Quello del Comune di Milano stabilisce ad esempio che: l’isolamento degli edifici deve essere misurato secondo gli indici stabiliti dalle norme vigenti in materia. E che: il rispetto di tali indici deve essere assicurato con dichiarazione del costruttore e del Direttore lavori da unire alla dichiarazione di fine lavori”.

E se si finisce davanti al giudice, chi risponde?

“Entra in gioco il Codice civile. In genere le cause sono avviate sulla base degli articoli 1490, garanzia per i vizi della cosa venduta, e 1669, rovina e difetti delle cose immobili, e coinvolgono pertanto:

  • il venditore, immobiliare o privato;
  • il costruttore (in genere l’impresa edile);
  • il Direttore dei lavori.

Ad oggi non risulta siano mai stati chiamati in causa direttamente i progettisti. Però non è a priori esclusa la possibilità di rivalsa da parte delle imprese qualora risulti accertato in sede peritale un difetto di progettazione”.

Quel che è certo è che oggi, molto più di ieri, solo chi si adopera per il raggiungimento del benessere acustico in fase di progetto e di realizzazione, rispettando implicitamente le norme, potrà dormire sonni tranquilli.