Anno XIII
Numero 2
Settembre 2001

Legge Regionale n. 13-2001: Norme in materia di inquinamento acustico

Alla fine di una lunga fase di preparazione condita da non poche discussioni e polemiche, la Regione Lombardia ha approvato e pubblicato la legge contenente le norme in materia di inquinamento acustico. Approvata il 10 agosto, è in vigore dal 14: iniziamo a conoscerla…

Finalmente! Dopo lunga gestazione e due bozze differenti circolate tra gli addetti ai lavori negli ultimi tre anni, ha visto la luce il 13 agosto 2001 (1° supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33) la Legge Regionale n° 13 «Norme in materia di inquinamento acustico».

Questa legge tanto attesa è stata dichiarata urgente (art. 20 della legge stessa) e pertanto è entrata in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione: e ci credo che fosse urgente, visto e considerato che la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 prevedeva (art. 4 comma 1) che le regioni provvedessero ad emanare una propria normativa specifica entro un anno dall’entrata in vigore (e quindi entro il 29 dicembre 1996!).
Per esigenze redazionali dobbiamo chiudere questo numero quando la pubblicazione è ancora fresca, considerato anche il tempo delle vacanze estive. Abbozziamo quindi una prima presentazione e qualche breve commento, consapevoli che la materia è tale da meritare futuri approfondimenti.

Il testo è strutturato in:
1)     prevenzione;
2)     risanamento;
3)     controlli, poteri sostitutivi, sanzioni, contributi;
4)     norme finali.

In prima battuta ci occuperemo di alcuni aspetti di prevenzione, verso cui da sempre abbiamo mostrato grande attenzione dedicando ampio spazio su questa nostra rivista.

In particolare sono trattati:
a)     finalità (art. 1);
b)     classificazione acustica del territorio comunale e suo rapporto con la pianificazione urbanistica (artt. 2, 3 e 4);
c)     previsione di impatto acustico (art. 5);
d)     aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo (art. 6);
e)     requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne (art. 7);
f)     attività temporanee (art. 8).

Gli obiettivi fondamentali di questo provvedimento legislativo sono immediatamente chiariti al comma 1 dell’articolo 1:
i)     salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
ii)     prescrivere l’adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
iii) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
iv) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l’inquinamento acustico.

Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio comunale, viene fissato un termine di sei mesi entro il quale la Giunta Regionale definirà i criteri tecnici di dettaglio per la sua redazione, in accordo con alcuni criteri generali indicati al comma 3 dell’art. 2 della medesima legge regionale.
Le singole amministrazioni comunali devono provvedere, entro i 12 mesi successivi, alla classificazione acustica del territorio (art. 2 comma 1), alla coerenza con esso del Piano Regolatore e dei suoi piani attuativi (art. 4 comma 2) e dell’adeguatezza del Regolamento edilizio e d’igiene alle disposizioni delle legge regionale in oggetto (art. 19). In questo senso il Regolamento locale di Igiene già da qualche anno adottato dal comune di Milano è in larga parte adeguato tanto da prevedere, ad esempio, precise responsabilità di imprese e direttori dei lavori in caso di mancato rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, come riportato nel riquadro in questa stessa pagina.
Un articolo (il quinto) è poi dedicato alla previsione di impatto acustico e alla valutazione previsionale del clima acustico.

Anche in questo caso sono previsti ulteriori 6 mesi per consentire alla Giunta Regionale di definire le modalità ed i criteri tecnici da seguire nella redazione di questa tipologia di documentazione. Sono comunque stabiliti alcuni aspetti irrinunciabili:
1)     la documentazione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con la presenza e quello con assenza delle opere ed attività (comma 1);
2)     la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree deve consentire la valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette (comma 2);
3)     entrambe le documentazioni devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente (comma 4).

Infine l’articolo 7, dedicato ai requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne con riferimento al DPCM del 5/12/97, prevede che:
1)     i progetti relativi ad interventi su patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici previsti dalle normative vigenti (comma 1);
2)     i progetti relativi a nuove costruzioni, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici previsti dalla normativa vigente (comma 2);
3)     le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti […] redatta da parte di un tecnico competente in acustica ambientale (comma 3).

È immediato notare il ruolo centrale e strategico che viene ad assumere il tecnico competente in acustica ambientale: interviene nella redazione del piano di zonizzazione (art. 2) e, ove previsto, nel piano urbano del traffico (art. 13), predispone le documentazioni di impatto acustico e di previsione del clima acustico (art. 5), valuta in fase progettuale e preventiva il rispetto dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne (art. 7).
Affidarsi a professionisti del settore, preparati e di provata esperienza, diventa fondamentale per limitare rischi e spiacevoli inconvenienti e contenziosi.
Infatti viene chiarito anche il meccanismo di controllo, affidato in prima battuta a comuni e province che si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).
L’articolo 15 esplicita, al comma 2, l’iter con cui è richiesto un controllo specifico: il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all’ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.
Il contenzioso è dietro l’angolo, con tutti i rischi connessi: premunirsi è non solo opportuno, ma a questo punto obbligatorio.
Ritorneremo in futuro ad approfondire questi temi, commentandoli puntualmente e diffusamente.
Certo è che la svolta impressa il 10 agosto 2001 con l’approvazione della legge regionale n. 13 da parte del Consiglio Regionale lombardo è, per certi versi, epocale: richiede un radicale cambiamento di mentalità perché è solo in questo modo che si possono ridurre gli inconvenienti, spesso ai limiti della tollerabilità, connessi all’inquinamento acustico.

Dott. Marco Raimondi