Anno XVII
Numero 1
Gennaio 2005

Il rumore: un attentato alla salute

Sempre più spesso si sente parlare di “danno biologico” e di “danno esistenziale” nelle cause legate all’inquinamento acustico. E nei Tribunali fioccano le richieste di risarcimento. In verità le leggi che tutelano i proprietari e i costruttori di case esistono, basterebbe applicarle e farle applicare. Nell’interesse di tutti. L’esempio delle V.I.A. e delle V.P.C.A.

Rumore, rumore, rumore. Sempre più spesso questa parola è l’oggetto di giustificata preoccupazione non solo da parte di tecnici e studiosi, ma anche di cittadini minacciati da un’avanzata di decibel che non risparmia più nemmeno i paesi della provincia.

Il fenomeno rumore, tutti concordano, si colloca tra le turbative dell’equilibrio ecologico, è un fattore di insalubrità mentale e dunque rappresenta una minaccia per la salute dell’uomo. Non a caso le definizioni “danno biologico” e “danno esistenziale” hanno conquistato uno spazio di tutto rispetto nella giurisprudenza relativa all’inquinamento acustico, e sempre più numerose sono le sentenze che vedono la condanna di chi provoca rumori molesti al risarcimento dei disturbi arrecati alla sfera della salute e più in generale della qualità della vita. Oltre che dei danni patrimoniali subiti dai proprietari degli edifici invasi dai decibel di troppo, come segnalano i frequenti casi di svalutazione immobiliare causata da immissioni rumorose.

Ma che cos’è l’inquinamento acustico?

La legge 26 ottobre 1995, n.ro 447, la prima Legge-Quadro sul rumore varata in Italia, lo definisce “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Di certo l’inquinamento acustico incide negativamente sulla qualità della vita e, come dimostrano numerose ricerche in materia, è causa di insonnia, riduzione della concentrazione, difficoltà della comunicazione e anche di problemi all’apparato cardiocircolatorio, digerente e respiratorio. Non solo dell’uomo: studi di psicoacustica sulle relazioni fisiche e psico-biologiche tra esseri viventi e mondo del suono hanno infatti evidenziato che l’esposizione al rumore influisce sulle attività organiche e ghiandolari, con ripercussioni a livello ormonale anche sugli animali, domestici e da allevamento.

L’inquinamento sonoro è, a tutti gli effetti, un danno ambientale simile a quello atmosferico, in quanto aggredisce direttamente il bene-salute. Ciò lo rende più grave e più insidioso, se ci pensiamo, dell’inquinamento dell’acqua o del suolo, che invece arreca danni solo se l’acqua e i prodotti della terra vengono utilizzati per l’alimentazione.
Dunque il rumore è una minaccia per la salute, cioè per quel diritto soggettivo, primario, assoluto, inviolabile e non disponibile che la Carta Costituzionale (art. 32) definisce fondamentale per l’individuo e di interesse per la collettività.

Ma a tanta considerazione corrisponde un’adeguata tutela legislativa?

Più concretamente: la legge italiana, e quella della Comunità europea, hanno norme che consentono al cittadino di difendersi dal rumore?
La nostra risposta, pur con qualche riserva dovuta alla “confusione” della produzione normativa degli ultimi anni, è certamente sì. Già in altre sedi abbiamo avuto occasione di affermare che le leggi anti-rumore ci sono, alcune sono anche molto buone, basterebbe rispettarle. E farle rispettare. Tenendo però presente che qualsiasi legge è utile solo se viene applicata con lo scopo di raggiungere un obiettivo, mentre perde di significato se è considerata un mero adempimento burocratico.

Prendiamo l’esempio delle Valutazioni di impatto acustico (VIA) e di clima acustico (VPCA)

La documentazione, obbligatoria per legge, può essere elaborata in due modi:

  • uno per accontentare il funzionario di turno e fare approvare il nostro progetto,
  • l’altro per farne uno strumento efficace di progettazione.

Noi consigliamo la seconda strada: uno studio acustico preventivo fornisce infatti al progettista gli elementi per un’ottimale contestualizzazione dell’opera. Oltre a guidare le scelte progettuali sulle prestazioni di isolamento acustico da garantire all’edificio, la descrizione della specifica situazione acustica consentirà di studiare il migliore orientamento dell’edificio e la distribuzione interna dei locali.
Lo stesso discorso vale per il DPCM 5.12.97 sui requisiti passivi acustici degli edifici, che a prescindere dalla legge dovrebbe essere interpretato da progettisti e costruttori come l’opportunità di mettere sul mercato abitazioni sempre più confortevoli.

Torniamo alle V.I.A. e alle V.P.C.A. La Legge quadro 447 del 1995 stabilisce che, su richiesta delle autorità comunali, i soggetti responsabili dei progetti devono allegare alla domanda di concessione edilizia una relazione di impatto acustico se la nuova opera è relativa alla realizzazione, alla modifica o all’ampliamento di:

  • autostrade
  • strade extraurbane e urbane
  • aeroporti
  • eliporti
  • discoteche
  • impianti sportivi e ricreativi
  • circoli privati e pubblici
  • insediamenti industriali
  • centri commerciali polifunzionali
  • ferrovie

Inoltre, allo scopo di proteggere gli edifici dalle sorgenti di rumore esistenti, i progettisti devono stabilire il clima acustico delle aree interessate dalle seguenti tipologie di insediamenti:

  • scuole e asili
  • ospedali
  • case di cura e di riposo
  • parchi pubblici
  • nuovi edifici residenziali prossimi alle opere indicate precedentemente

In pratica, dall’entrata in vigore della Legge quadro e dei suoi decreti attuativi, i problemi legati all’impatto acustico di un nuovo insediamento vengono studiati e analizzati fin dal principio, in fase progettuale.
In questo modo si evita di arrivare a fine lavori, ad attività funzionante, a rendersi conto che le infrastrutture realizzate non sono compatibili con i valori limite di zona previsti dalla Legge stessa.
Solo così si evitano discussioni con gli abitanti del vicinato e dispendiose cause legali.

Dott. Marco Raimondi