Anno XX
Numero 3
Settembre 2008

Difendersi dai rumori e dai tribunali

Obbligatorio ma anche conveniente, il collaudo in opera è l’unico sistema per certificare la qualità acustica di un immobile e mettersi al riparo da possibili contestazioni.

Negli ultimi due, tre anni il numero dei contenziosi “da rumore” approdati in tribunale è praticamente triplicato fino a diventare un fenomeno economico e sociale, come testimonia la grande attenzione che la stampa nazionale sta dedicando all’argomento (“L’espresso” del 20 giugno; “Il Sole24Ore” del 5 luglio).

Completato il consueto iter giudiziario iniziano le prime sentenze che, alla luce delle perizie provanti il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi previsti dal Dpcm 5/12/1997, obbligano costruttori e venditori a costosi risarcimenti. L’ultima di queste sentenze balzata agli onori delle cronache, è arrivata lo scorso anno dal Tribunale di Torino, dove un costruttore è stato condannato a restituire all’acquirente il 20 della somma pagata per l’acquisto della casa  che a buon titolo si lamentava del rumore di calpestio proveniente dal piano di sopra. Tra le precedenti ve ne sono tuttavia anche alcune dove i ricorrenti invocano il principio della “normale tollerabilità” previsto dal Codice Civile (sul manuale “Adempimenti Legislativi” della collana “Acustica Ambientale e Architettonica” di Coverd ne raccontiamo una del Tribunale di Milano datata 1996: è relativo alla rumorosità degli impianti idrosanitari il risultato che la consapevolezza si diffonde e aumenta il ricorso alla giustizia civile.

Una prima domanda è: come quantificare il danno?

Il mancato rispetto del Dpcm 5/12/1997, causa una diminuzione del valore dell’immobile e obbliga il costruttore a rimediare ai vizi riscontrati. Il che, però, è praticamente impossibile quando il problema dipende dalla soletta o dal mancato isolamento acustico delle pareti divisorie, della facciata o degli impianti. Servirebbe liberare l’edificio ed eseguire lavori troppo invasivi; logica allora la soluzione indicata da giudici, vale a dire un risarcimento forfettario – il 20 per cento è la prassi – al posto d’imporre il ripristino dei luoghi.

Una seconda domanda è: chi risponde?

Sicuramente il costruttore e il venditore, tuttavia non è escludibile a priori anche una responsabilità indiretta del progettista, sul quale i primi due potrebbero rivalersi nel caso in cui i problemi acustici dipendano da errori o mancate indicazioni progettuali. Da questo punto di vista la giurisprudenza non ha ancora tracciato una linea chiara, tuttavia è pacifico pensare che nemmeno il professionista responsabile del progetto possa stare del tutto tranquillo nel momento in cui inizia un contenzioso.

La terza domanda riguarda appunto i costruttori, i venditori e i progettisti: come è possibile evitare queste preoccupazioni?

Tutto comincia da una corretta progettazione acustica dell’edificio, che deve portare a una dichiarazione comprovata da un collaudo rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale. Qui sta il tranello in cui molti cadono: se da una parte è acquisito che la dichiarazione di rispondenza al Dpcm deve far parte dei documenti di progetto, pena il mancato rilascio dell’abitabilità da parte del Comune, dall’altra si trascura che la normativa parla di requisiti passivi acustici “conseguiti in opera”.

A ben vedere la legge non parla espressamente di collaudo, ma con quell’espressione “in opera” sancisce di fatto l’obbligatorietà di una verifica in cantiere con la necessaria strumentazione tecnica. Ciò che sicuramente la legge esclude è una documentazione acustica basata su dati teorici e di laboratorio come quelli riportati sulle schede tecniche dei materiali fonoisolanti, dove non si tiene conto di eventuali difetti costruttivi ed errori di posa che causano ponti acustici imprevisti.

In tribunale i dati teorici non hanno alcun valore e le sentenze dei giudici terranno conto solo dei risultati delle perizie strumentali disposte, ovviamente, “in opera”. Come “in opera” sono le verifiche a campione sulle documentazioni acustiche presentate dai costruttori che molti Comuni hanno cominciato a effettuare, anche avvalendosi di personale tecnico esterno, al fine del rilascio dell’abitabilità. Insieme a una corretta progettazione e realizzazione acustica dell’edificio, il collaudo acustico in opera è insomma un ottimo investimento sia per chi vende sia per chi compra casa.

In attesa che anche l’Italia introduca il “Certificato acustico” degli edifici come hanno fatto molti altri Paesi, costituisce infatti l’unica garanzia nero su bianco della rispondenza reale alle prescrizioni di legge e fa stare tutti più tranquilli.

Dott. Marco Raimondi