Anno XV
Numero 2
Aprile 2003

Progettisti e costruttori: tenete conto dell’acustica

Lo prescrive la legge e lo consiglia il buon senso, oltre che l’opportunità di evitare contenziosi legali sempre più frequenti. I funzionari delle Arpa, sulla scorta della loro esperienza, non hanno dubbi: “Fondamentale la figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale fin dalla fase progettuale”

Nonostante i dubbi che restano da chiarire, l’acustica architettonica conquista sempre più spazio e importanza nel panorama legislativo.

Il seminario “Acustica negli edifici” organizzato da CoVerd il 25 novembre 2002 nell’auditorium del Collegio San Carlo di Milano ha permesso di ragionare sulle leggi vigenti in materia di contenimento del rumore, con particolare riferimento all’ambito architettonico ed edile. Un dato è emerso su tutti: è necessario che i costruttori si avvalgano della figura del “Tecnico Competente in Acustica Ambientale” per la valutazione dei progetti, coinvolgendolo anche durante l’esecuzione delle opere.
Messo così potrebbe sembrare uno slogan pensato da chi lavora nel ramo, invece a dirlo sono i funzionari dell’Arpa, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente che ha sostituito nelle funzioni le vecchie Unità Operative d’igiene ambientale. Ci si chiede allora: perché i rappresentanti della Pubblica Amministrazione sentono per primi il dovere di sollecitare il passaggio a un nuovo modo di progettare e di costruire, che peraltro è previsto dalla legge? La risposta viene dai fatti: l’inquinamento acustico è sempre più un problema nella società moderna e le Arpa del territorio sono subissate da un numero preoccupante di istanze da parte di cittadini che si sentono danneggiati dal rumore. Gli esempi non mancano: complessi residenziali costruiti vicino a insediamenti industriali, senza tener conto di una preventiva valutazione del clima acustico e, ancora più spesso, edifici realizzati senza la minima cura per il contenimento del rumore. Ne sanno qualcosa gli avvocati…

Il punto di riferimento è il Dpcm 5.12.97
Il punto di partenza per ogni riflessione è il Dpcm 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, che rappresenta di fatto il punto di rifermento legislativo per gli operatori del settore. Ed è qui che iniziano i problemi. Il testo della legge ha fissato i valori limite che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne e ha introdotto nuovi limiti (da intendersi ovviamente per le strutture in opera), ma si rivela per certi versi approssimativo e contraddittorio. “Non dà indicazioni di sorta, per esempio, sulle modalità tecniche di rilevamento del rumore degli impianti tecnologici – ha affermato durante il seminario il dottor Manolo Spadotto dell’Arpa di Monza – mentre un altro grosso limite della legge è il non stabilire, come fa per esempio la normativa tedesca, il principio che l’isolamento della facciata di un edificio deve dipendere dal livello di rumore esistente o prevedibile all’esterno. Il risultato è paradossale: le facciate degli edifici devono garantire sempre un fonoisolamento di 40 dB, sia che si trovino a pochi metri da un’autostrada ovvero in aperta campagna”.
Qualche dubbio emerge anche sulla stessa applicabilità della norma e in questo caso sono le risposte dei funzionari ministeriali ai quesiti posti dai progettisti a fare chiarezza: “Il Dpcm 5.12.97 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti; dove per ristrutturazione si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, del rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa”.

La Legge regionale 13/01
Il secondo riferimento legislativo fondamentale, almeno per quanto riguarda la Lombardia, è la Legge regionale n.ro 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, rubricata il 10 agosto 2001. In questo testo sono stati ben definiti tre aspetti:
1 i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche, devono essere corredati da una semplice dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici. Mentre i progetti relativi alle nuove costruzioni devono essere corredati da una valutazione e dichiarazione da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei suddetti requisiti.
2 anche le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi devono essere accompagnate da una relazione di un tecnico competente sulle caratteristiche acustiche dell’edificio o degli impianti. A questo riguardo va sottolineato che il Dpcm 5.12.97 escludeva l’edilizia produttiva dalle categorie soggette a limiti di fonoisolamento.
3 viene rimarcata la specifica titolarità del Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel valutare i progetti edilizi per gli aspetti inerenti il fonoisolamento.
Per la prima volta, dunque, una legge introduce il concetto che la conformità delle prestazioni di fonoisolamento delle strutture edificate deve essere valutata con modalità previsionali in fase progettuale.
Tuttavia la norma è meno chiara di quel che sembra e alla domanda “quando gli edifici residenziali di nuova realizzazione devono essere corredati da tale valutazione?” fornisce la risposta dal significato oscuro indicata ai commi 2 e 5 dell’articolo 7 “al termine di un periodo sperimentale, definito con provvedimento regionale, che servirà per individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio esistente”. Inutile dire che del citato provvedimento regionale non v’è traccia alcuna. Il solito pasticcio all’italiana, insomma: prima si fa una buona legge e poi la si rende di fatto inefficace minandola con un piccolo e oscuro codicillo.
Il risultato pratico lo ha spiegato il dottor Spadotto: ‘Dalla pubblicazione della Legge Regionale 13, le Asl hanno smesso di chiedere la valutazione previsionale del clima acustico di zona e dei requisiti passivi delle strutture ad integrazione del parere sanitario rilasciato in ambito di concessione edilizia. Del resto, anche il parere di Arpa sulle relazioni comunque presentate e trasmesse dalle Asl non può che essere interlocutorio.
In ogni caso – ha però aggiunto – l’obbligo di rispettare i limiti di fonoisolamento stabiliti dal Dpcm 5.12.97 permane e l’Amministrazione comunale, in sede di rilascio dell’abilitabilità, o gli stessi occupanti dello stabile, possono chiedere un collaudo acustico della struttura in opera. Nella proposta di modifica del titolo terzo del Regolamento Regionale di Igiene, tale collaudo rientra addirittura tra le certificazioni necessarie per l’abiltabilità”.

Rispettare la legge e costruire qualità
Il funzionario dell’Arpa ha concluso: “E’ pertanto necessario, a prescindere dalla legge regionale e con la finalità di rendere disponibili sul mercato abitazioni in grado di garantire un efficace comfort acustico, richiesto del resto da un Dpcm perfezionabile ma comunque vincolante, che i costruttori e i progettisti considerino sempre più con attenzione la progettazione acustica delle opere da realizzare, discostandosi dalla tendenza diffusa a produrre semplicemente carta (vedi legge 10) da presentare solo perché richiesta e con il presupposto che nessuno ne terrà conto. Per questo la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi non deve essere virtuale, ma svilupparsi dall’analisi concreta di un progetto edilizio apportando modifiche anche sostanziali, se necessarie ai fini del fonoisolamento. L’intervento in fase progettuale del Tecnico Competente in Acustica Ambientale diviene imprescindibile e il suo lavoro potrà portare risultati solo se i conseguenti suggerimenti saranno approvati dal costruttore, inserendoli preventivamente nei capitolati e in seguito messi in opera dal responsabile di cantiere”.

Michele Ciceri