Anno XV
Numero 2
Aprile 2003

Impatto e clima acustico, l’importanza della professionalità

In questo caso il “fai da te” non paga. L’esperienza delle Arpa: “relazioni fatte male rallentano i tempi già lunghi di approvazione dei progetti”

La Legge Quadro numero 447 del 26 ottobre 1995 prescrive la necessità di una valutazione  previsionale d’impatto acustico e di una valutazione di clima acustico per la realizzazione di nuove  opere.

La norma, articolo 8 comma 2*, specifica che: “nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale o su richiesta dei Comuni, i competenti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a)    aeroporti, aviosuperfici, eliporti
b)    strade di tipo A, B, C, D, E, F (secondo la classificazione del Dl 20.4.85 n.ro 285)
c)    discoteche
d)    circoli privati e pubblici esercizi, ove siano installati macchinari o impianti rumorosi
e)    impianti sportivi e ricreativi
f)    ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
Il comma 4 aggiunge che: “le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative e a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza e di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

E’ importante osservare che la valutazione previsionale d’impatto acustico è prevista non solo in fase di concessione edilizia, ma anche in fase di autorizzazione cioè nel rilascio di licenza o di nulla osta inizio attività. Il comma 3 dell’articolo 8 è dedicato invece al clima acustico: “E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a)    scuole e asili nido
b)    ospedali
c)    case di cura e di riposo
d)    parchi pubblici urbani ed extraurbani
e)    nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 *
La Legge Quadro 447 specifica poi che la documentazione deve essere resa sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. A questo proposito la Lombardia ha pubblicato il 10 agosto 2001 la Legge regionale n.ro 13 “Norma in materia di inquinamento acustico”, che ha introdotto il ruolo dell’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente (articolo 5 comma 3). Questa deve esprimere un parere sulla documentazione presentata, da rendere all’ente competente all’approvazione dei progetti e al rilascio dei provvedimenti autorizzativi (licenza, nulla –osta ecc.), che in genere coincide con l’Amministrazione comunale.

Chi deve presentare le valutazioni? E chi può eseguirle?
A questo punto sorge una domanda: chi deve predisporre queste valutazioni e chi è titolato a eseguirle? Risponde la dottoressa Simona Invernizzi dell’Arpa di Monza al seminario “Acustica negli edifici” organizzato da Coverd il 25 novembre 2002:
“Spettano ovviamente al soggetto titolare dell’opera, che si avvale di un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi di legge (Legge 447/95 art.2 comma 6/7/8). E’ questa la figura professionale che può e che deve svolgere questa attività, che ha o che comunque dovrebbe avere le capacità per realizzare questi studi. Questo è un aspetto molto importante: per svolgere questa attività  è necessaria una formazione approfondita e specifica nel settore, non ci si improvvisa esperto in acustica ambientale, come accadeva purtroppo fino ad alcuni anni fa”.

Autocertificazione? Facciamo chiarezza…
In realtà l’articolo 5 della Legge regionale 13, comma 4, introduce anche la possibilità di un’autocertificazione prevista dalla legislazione vigente, inserita nella Legge regionale ma non presente nella Legge quadro nazionale. “Questo comma ha dato origine a molte discussioni – ha aggiunto la dottoressa Invernizzi – poiché non è per nulla chiaro quale sia l’oggetto dell’autocertificazione: che cosa si deve autocertificare, che non vi sono impianti rumorosi o che si rispettano i valori limite?
Un piccolo aiuto ci viene dalla delibera della Giunta regionale 8 marzo 2002 sulle modalità e criteri di redazione della previsione d’impatto acustico e clima acustico, dove nella parte generale si precisa che:
< gli aspetti di carattere tecnico riguardanti in particolare •    la programmazione, l’esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche; •    la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, a caratterizzazione acustica di ambienti esterni abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati; •    le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali; devono essere oggetto di una specifica relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale Quindi l’autocertificazione non trova più ampio spazio, ma si riduce, a mio giudizio, soltanto ai pochi casi in cui effettivamente non siano presenti sorgenti sonore o le loro emissioni siano effettivamente trascurabili”.

Se la relazione è fatta male i tempi si allungano
La dottoressa Invernizzi ha testimoniato l’esperienza dell’Arpa: “Purtroppo, nonostante in generale in questi anni sia migliorato il livello e l’approfondimento delle relazioni presentate, ancora oggi arrivano al nostro Dipartimento degli studi previsionali non corretti, incompleti, mancanti a volte delle informazioni minime, per i quali è necessario chiedere integrazioni, rallentando i tempi di approvazione dei progetti, già di per sé piuttosto lunghi. Lo studio previsionale deve essere da un lato sintetico, ma allo stesso tempo approfondito ed esaustivo e, per la sua specificità, richiede le competenze proprie di un esperto in acustica ambientale”

Michele Ciceri