Anno XIX
Numero 4
Novembre 2007

Nuove regole per l’efficienza energetica degli edifici: la Lombardia anticipa

La Delibera regionale VIII/5018 ha introdotto dal 1° settembre 2007 l’attestato di certificazione energetica. A gennaio 2008 entrano in vigore i nuovi requisiti di prestazione degli edifici e degli impianti.

Con una decisione sicuramente virtuosa, la Regione Lombardia ha deciso di bruciare i tempi della normativa nazionale anticipando dal 2010 al 2008 l’entrata in vigore dei nuovi requisiti di prestazione energetica degli edifici previsti nel Decreto legislativo 192/2005.

L’iniziativa a nostro avviso è lodevole perché evidenzia la volontà di promuovere concretamente sul territorio il risparmio energetico, anche attraverso norme più restrittive rispetto a quelle imposte a livello nazionale, senza comunque rinunciare alla tutela degli aspetti economici dell’attività edilizia e alla salvaguardia dei suoi elementi di tipicità.

Le regole contenute nel testo “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” approvato dalla Giunta regionale il 27 giugno 2007 si pongono l’obiettivo di disciplinare soluzioni, comportamenti e metodi che consentano di fare un ulteriore salto di qualità verso un’edilizia a basso consumo di energia.
Gli ambiti di applicazione del provvedimento regionale, in linea con quanto previsto dal D.Lgs 192/05 e successive modificazioni, sono elencati all’art. 3 e riguardano:

  • a)    la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
  • b)    le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
  • c)    la certificazione energetica degli edifici.

La certificazione energetica degli edifici

Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, è stata presentata la denuncia di inizio attività o la domanda di permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, devono essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica.
Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica.
La certificazione energetica deve essere redatta secondo la seguente gradualità temporale:

  • a decorrere dal 1° settembre 2007, per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali sia come contributi a carico di fondi pubblici finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti;
  • a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
  • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti  “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
  • a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
  • a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.

L’attestato di certificazione energetica deve essere compilato e sottoscritto da un soggetto certificatore iscritto nell’elenco istituito presso l’Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni sono svolte da “Punti Energia scarl”.

I requisiti previsti per l’iscrizione in tale elenco sono indicati all’articolo 13 della Delibera regionale. Gli usi di energia riportati sull’attestato di certificazione energetica, che ha validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto, riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’indicazione circa l’impatto energetico dell’edificio sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.

La procedura per il rilascio della certificazione energetica è descritta dagli articoli 9 e 10 della Delibera regionale a seconda che si tratti di edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo o di edifici esistenti. In ogni caso, il compito di provvedere alla certificazione spetta al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo. La relazione sottoscritta dal soggetto certificatore va depositata nel Comune dove è ubicato l’edificio, che ne trasmette copia all’Organismo regionale di accreditamento e rilascia la targa energetica, che deve essere esposta in luogo che garantisca la sua massima visibilità. L’Organismo regionale di accreditamento ha il compito di istituire e gestire il Catasto regionale delle certificazioni energetiche degli edifici e provvede a verificare a campione la conformità dei lavori rispetto a quanto dichiarato nella relazione anche mediante ispezioni in corso d’opera.

Sempre e comunque, l’Organismo provvede altresì a verificare la correttezza dei valori di prestazione energetica dichiarati dal Soggetto certificatore nei 5 anni successivi al deposito della dichiarazione di ultimazione lavori. L’organismo regionale di accreditamento può inoltre effettuare le operazioni di verifica di conformità dei risultati riportati sull’attestato di certificazione energetica anche su richiesta del Comune, del proprietario, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni.

Requisiti di prestazione energetica degli edifici

Per quanto riguarda i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, la Regione Lombardia applica, a partire dal 1° gennaio 2008, i limiti previsti sul territorio nazionale con decorrenza 1° gennaio 2010, anticipando virtuosamente la normativa nazionale.

Secondo il tipo di intervento, tali limiti sono di tipo prestazionale, ossia collegati alla capacità del sistema edificio-impianto di richiedere un fabbisogno energetico contenuto, o di carattere prescrittivo, per i soli componenti opachi trasparenti, legati all’utilizzo dei materiali in grado di garantire la migliore efficienza.

I requisiti di prestazione energetica degli edifici in vigore dal 1° gennaio 2008 in Lombardia sono indicati all’articolo 4 del documento Disposizioni inerenti all’efficienza in edilizia allegato alla Delibera regionale VIII/5018 del 26 giugno 2007.

Dott. Marco Raimondi