Anno XIX
Numero 4
Novembre 2007

Acustica Ambientale

Se ne fa un gran parlare, ma ancora in molti non sanno che gli adempimenti volti a tutelare la popolazione dall’inquinamento acustico sono ormai obbligatori… per Legge.

Di questo gli esperti “Coverd” hanno parlato durante i convegni del 15 febbraio e 10 maggio scorsi.

“La normativa più recente in questo campo si sviluppa a partire dal 1991, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato primo marzo: qui vengono stabiliti i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno – ha precisato il dottor Marco Raimondi – In precedenza abbiamo gli unici riferimenti erano gli articoli sull’argomento del Codice Penale, del Codice Civile e il Regio decreto numero 773, risalente addirittura al 18 giugno del 1931”.

“La Legge Quadro numero 447 del ‘95 sull’inquinamento acustico costituisce il primo provvedimento organico in materia, cui sono seguiti negli anni successivi una serie di decreti attuativi sulle specifiche problematiche connesse all’inquinamento acustico.

“Attenzione: non vediamo tutte queste leggi e decreti come un solo atto formale o, peggio, come un balzello da pagare – ha ammonito il dottor Raimondi – Le valutazioni acustiche devono anzi essere viste come delle opportunità’ per una progettazione attenta alla qualità del prodotto e alle esigenze dell’utente. In particolare queste problematiche devono essere recepite da chi si dice sensibile alle problematiche ecologiche: deve esserlo poi anche nei fatti!”.

Impatto acustico

La valutazione dell’impatto acustico – che, si badi bene, è un concetto ben diverso da quello di clima acustico – è indirizzata alla tutela dei recettori presenti sul territorio da nuove opere, infrastrutture o attività che vengano inserite “ex novo” sul territorio (ad esempio da strade, ferrovie, attività produttive e/o commerciali, pubblici esercizi, eccetera).

“Questa valutazione non deve essere sottovalutata, soprattutto quando l’opera prevista è in ambito urbano o, peggio, all’interno di edificio ad altra destinazione d’uso” – ha suggerito il tecnico “Coverd”. Una delle domande più frequenti che vengono rivolte ai nostri uffici Coverd – ha proseguito Raimondi – è se sia possibile ricorrere al dispositivo dell’autocertificazione. E in effetti in alcuni casi limitati, si può fare: le autocertificazioni sostitutive sono previste dal Decreto di Giunta Regionale VII/8313 e sono possibili per nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività artigianali, per le strade di tipo E ed F in ambito urbano e per i nuovi circoli privati e pubblici esercizi, purché siano ritenute sufficienti le informazioni di carattere qualitativo e descrittivo”.

E’ dunque possibile autocertificarsi: ma ogni valutazione tecnica (come rilevazioni fonometriche con relativa valutazione, descrizioni acustiche di sorgenti sonore, calcoli di propagazione del suono, caratterizzazioni acustiche di ambienti esterni e di edifici) deve essere comunque effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale: qualifica di cui il dottor Raimondi, insieme ad altri collaboratori di “Coverd”, è dotato da tempo.

“Durante la fase di progettazione di un nuovo edificio o di infrastrutture di ogni genere occorre cogliere come un’opportunità la valutazione di impatto acustico, per poter esaminare anche la necessità o meno di opere di mitigazione acustica, con la possibilità di dimensionarle correttamente da subito ottimizzando così il rapporto costi/benefici. Non solo: mettendo in atto tali opere contro l’inquinamento acustico, si limitano i rischi di contenzioso con i vicini per via del rumore, con conseguente beneficio dal punto di vista economico, per via del risparmio in spese legali, e dal punto di vista sociale, grazie a relazioni di buon vicinato”.

Discorso molto diverso, invece, per il clima acustico: innanzitutto per la sua valutazione previsionale non è possibile ricorrere all’autocertificazione sostitutiva, ma bisogna assolutamente rivolgersi a un tecnico competente in acustica ambientale. Per clima acustico, sia ai fini previsionali, sia di constatazione e verifica della situazione in essere, deve intendersi la rumorosità propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo, di una data area (così viene definita dal Decreto di Giunta Regionale numero 534 del 28 maggio 1999 della Regione Liguria).

Non solo: la valutazione previsionale del clima acustico deve consentire la valutazione dell’esposizione dei recettori sensibili previsti dal progetto (questa è una definizione fornita dalla Regione Lombardia nel Decreto di Giunta Regionale dell’8 marzo 2002).
La valutazione del clima acustico è insomma indirizzata alla tutela dei recettori sensibili che si vanno a inserire in un contesto acustico esistente: ad esempio, i pazienti in un ospedale.

“Anche in questo caso invito voi colleghi e tutti i progettisti di qualsivoglia edificio o infrastruttura a considerare questi obblighi come una straordinaria opportunità – ha sottolineato nuovamente Raimondi.
Infatti la valutazione previsionale di clima acustico è uno strumento progettuale estremamente potente per definire l’orientamento ottimale degli edifici, il layout ottimale dei singoli alloggi, eventuali misure di potenziamento dell’isolamento acustico di facciata ed eventuali misure di mitigazione acustica necessarie per la tutela di chi vi andrà ad abitare, a studiare, lavorare, curarsi, ecc. E ciò ancora in fase di progettazione, prima di dover quindi correggere qualcosa che è già stato costruito in modo sbagliato”.

Come definire, però, i limiti di accettabilità e normale tollerabilità della rumorosità ambientale, che può essere in effetti recepita in modo differente da persona a persona?
“La normativa vigente stabilisce già l’accettabilità delle immissioni sonore, ma in questo disciplina i rapporti fra i privati e la Pubblica Amministrazione, non quelli fra privato e privato per i quali – ha proseguito Raimondi – in ambito giurisprudenziale è prassi comune applicare un criterio di normale tollerabilità mutuato dall’articolo 844 del Codice Civile, secondo il quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Per quanto riguarda la definizione dei limiti della normale tollerabilità, si è consolidata ormai una prassi giudiziaria mutuata dalla vecchia ISO R 1996 del 1971, per cui la giurisprudenza ha da tempo individuato la soglia limite come 3 decibel in più del rumore di fondo. Per rumore di fondo, del resto, si intende quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli, eccetera. Il rumore di fondo non deve però esser confuso col rumore del traffico!

“In conclusione, in casi di contenzioso, il rispetto del criterio di normale tollerabilità risulta essere quasi proibitivo. Salvo rare eccezioni, se si percepisce anche minimamente la sorgente sonora, il limite strumentale di normale tollerabilità risulta già superato!”. Sempre nel corso del convegno del 10 maggio, anche il dottor Andrea Pagnoni si era occupato di acustica ambientale, illustrando diversi esempi pratici in fatto di clima ed impatto acustico, in modo da documentare come l’acustica ambientale possa mettersi al servizio della progettazione edile, affinché case ed uffici vengano costruiti da subito rispettando alcuni accorgimenti che potranno diminuire la rumorosità percepita da chi vi andrà a risiedere nonostante la vicinanza di fonti di rumore come, ad esempio, una strada trafficata.

La progettazione deve sempre partire dall’esistente: l’analisi ambientale, anche nei suoi aspetti di clima ed impatto acustico, costituisce un orizzonte imprescindibile per un’architettura a “misura d’uomo”.

Dott. Andrea Pagnoni