Anno XII
Numero 2
Ottobre 2000

Licenza di abitabilità e requisiti acustici passivi degli edifici

Chi garantisce il rispetto dei valori previsti dal DPCM del 5 dicembre 1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici? Può il mancato rispetto degli stessi costituire motivazione sufficiente perché sia negato il certificato di abitabilità?

In molte occasioni, incontrando operatori del settore, ci si ritrova a parlare di quanto richiesto nel DPCM del 5/12/97 che stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici, in base alla tipologia ed alla destinazione d’uso degli ambienti.

Le domande che spontaneamente e frequentemente emergono sono:

  1. chi controlla il rispetto dei valori stabiliti?
  2. cosa succede a me, progettista, direttore dei lavori, imprenditore edile, se un qualsivoglia controllo evidenziasse un mancato rispetto di uno o più parametri acustici?
  3. io, acquirente o affittuario di un immobile, come posso cautelami? E che rischi posso correre?

Si tratta di quesiti molto seri, cui forse non è possibile dare una risposta esauriente.
Manca anche, finora, qualsiasi precedente giudiziario che funga da indirizzo o riferimento.
Inoltre né il DPCM né la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 attribuiscono compiti di controllo ad alcun organo o ente. In proposito si attendono disposizioni dalla Regione Lombardia che da tempo sta predisponendo in materia un progetto di legge “Norme per la prevenzione dell’inquinamento acustico” che dovrebbe colmare questa lacuna.
A tutt’oggi quindi non è sanzionabile direttamente il non rispetto dei valori previsti dal DPCM in quanto non c’è chi sia preposto al controllo.
C’è un PERO’…….
È infatti noto che in termini di materia di licenza di abitabilità dal 1994 sono cambiate radicalmente le procedure.
In breve, se in precedenza il proprietario richiedeva la licenza di abitabilità, attendeva il necessario controllo e quindi, ottenuta l’approvazione, poteva abitare l’immobile; oggi il proprietario richiede l’abitabilità, il sindaco ha trenta giorni di tempo per disporre un controllo, dopo 45 giorni scatta il criterio del silenzio – assenso, vale a dire l’abitabilità si intende tacitamente autorizzata anche se il sindaco ha ancora 180 giorni per richiedere ulteriori controlli.
Ma cosa c’entra questo con i requisiti acustici passivi degli edifici?

Contestualmente alla richiesta di abitabilità il proprietario presenta il certificato di collaudo statico dell’edificio, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile e la dichiarazione del direttore dei lavori che attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità dell’edificio al progetto presentato.

Sempre più spesso alcuni comuni chiedono di allegare al progetto, in fase di rilascio della concessione edilizia, una relazione tecnica di calcolo dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Cosa potrebbe succedere se io, direttore dei lavori, firmassi una dichiarazione di conformità dell’edificio al progetto, e quindi anche dal punto di vista acustico visto che la relazione suddetta entrerebbe a far parte della progettazione, e poi si evidenziasse il mancato rispetto di detti requisiti?
E potrebbe il sindaco, qualora non fossero passati i 180 giorni di cui sopra, revocare l’abitabilità allo stabile?

Siamo nel campo delle ipotesi, e gli scenari possibili sono dai più drastici ai più concilianti. Tuttavia il problema c’è ed i dubbi anche.

Cosa fare per cautelarsi rispetto al peggio che tutti sperano che non accada ma che potrebbe anche accadere?

Allo stato attuale la scelta che appare più convincente è quella di realizzare uno studio preventivo che, sulla base delle strutture così come sono progettate, permetta di calcolare i requisiti acustici passivi teorici attesi; questa fase è fondamentale. Infatti si può evidenziare il mancato rispetto di qualche requisito acustico, in modo da introdurre le opportune correzioni alle strutture in progetto, prima di giungere alla fase critica della realizzazione.
Al termine delle opere il direttore dei lavori predisporrà una seduta di collaudo in modo da verificare in opera le caratteristiche fonoisolanti delle partizioni interessate.
Allegando la certificazione di collaudo alla dichiarazione  di conformità al progetto, il direttore dei lavori si cautela rispetto a possibili contestazioni.

Si tratta quindi di dare alle problematiche acustiche il giusto rilievo, fin dalle prime fasi della progettazione, prima della definizione del capitolato.
Gli input forniti dai tecnici acustici, sulla base delle valutazioni teoriche delle prestazioni fonoisolanti delle strutture attraverso adeguati algoritmi di calcolo, permettono di individuare le soluzioni tecniche ottimali.
Occorre procedere con molta cautela riguardo i dati teorici del potere fonoisolante apparente o i test di laboratorio: la realtà delle prestazioni in opera è molto diversa, con scarti che possono andare dai 5 ai 10 e anche 15 dB di differenza, a seconda del tipo di dato e delle modalità di acquisizione.
Infatti un collaudo in laboratorio è eseguito su un campione di superficie limitata, realizzato perfettamente, senza difetti, collocato in modo da eliminare le trasmissioni per fiancheggiamento, senza impiantistica, ecc. Tutte condizioni che nella realtà del cantiere non sussistono e che penalizzano fortemente le prestazioni acustiche della struttura.
Non è quindi sufficiente affidarsi alle certificazioni rilasciate dalle ditte produttrici, perché anche rispetto al DPCM del 5.12.97 non hanno alcun valore. Infatti il provvedimento legislativo richiede che i requisiti acustici siano conseguiti in opera e quindi solo con una certificazione di collaudo in opera si soddisfano i criteri normativi.

Il collaudo tecnico al termine dei lavori consente di verificare l’affidabilità delle soluzioni  adottate: la collaborazione a media scadenza fornisce al progettista indicazioni sempre più precise e dettagliate sulle qualità e peculiarità delle diverse soluzioni, innescando un meccanismo di retroazione che permette di migliorare progressivamente e continuamente la qualità del prodotto edilizio, a vantaggio sia degli operatori del settore (incremento del valore dell’opera, diminuzione della conflittualità per insoddisfazione dell’utente) sia dell’utenza finale.

A titolo di esempio, nelle didascalie delle foto in queste pagine si riporta per ciascuna struttura un esempio di valore di calcolo con relativo valore di collaudo.
Si consideri, nel confrontare il valore teorico con quello emerso dal collaudo, che uno scarto tra i due valori di 2/3 dB è assolutamente normale ed ineliminabile, considerata la gran quantità di variabili imprevedibili in gioco (qualità dei materiali, modalità di messa in opera, eventuali disattenzioni dovute a fretta o ad imperizia, ecc.).

Questi dati sono relativi ai molti cantieri cui l’Ufficio Tecnico Co.Verd.  ha dato assistenza: da via Cantore e via Parpagliona a Sesto S. Giovanni a via Rogoredo, via Nervesa, via Boncompagni a Milano, ecc. Sempre con soddisfazione, nostra e dei nostri clienti.

Divisorio verticale
Il cantiere di riferimento è quello di Sesto S. Giovanni, via Cantore. Si tenga presente che in fase di progettazione, essendo questa precedente al DPCM del 5.12.97, l’indice di valutazione del fonoisolamento per via aerea cui fare riferimento era 42 dB: la fase di calcolo aveva portato a prevedere un valore di poco superiore e pari a 42,9 dB. Ad opera ultimata, adottando tutte le cautele realizzative necessarie vista la criticità acustica, è stato conseguito un indice di valutazione di 48 dB, molto vicino al limite attuale di 50.

Divisorio orizzontale
Cantiere di riferimento: Milano Bicocca.
La struttura del solaio in fase previsionale avrebbe dovuto essere caratterizzata da un indice di valutazione dell’isolamento ai rumori aerei di 54 dB. In fase di collaudo è stato rilevato un indice di valutazione di 53 dB, in linea con le valutazione previsionali.

Calpestio
Come esempio di questo parametro acustico abbiamo scelto il cantiere di via Rogoredo a Milano. In tale occasione è stato possibile verificare sia la trasmissione diretta (vale a dire collocando la macchina generatrice di calpestio nel locale sovrastante quello ricevente) sia quella diagonale (locale al piano superiore adiacente al ricevente). Rispetto ad una previsione teorica dell’indice di valutazione pari a 62 dB, il collaudo in opera ha dato come risultati per la trasmissione diretta 59 dB, per quella diagonale 51 dB. Una differenza di 8 dB tra i due scenari è in  accordo con quelle che sono le  valutazioni teoriche attuali.

Facciate
Per le facciate si è fatto riferimento al cantiere di Sesto S. Giovanni di via Parpagliona: in tale occasione è stato possibile verificare sia una facciata con finestra che una cieca, ottenendo rispettivamente indici di valutazione di 38 dB e di 46,5 dB.
La previsione teorica aveva portato ad attribuire i valori dell’indice di valutazione di 35 dB per la facciata con finestra e di 48,5 per quella cieca.

Angelo Verderio