Anno XX
Numero 2
Aprile 2008

Isolamento termico: nuovo quadro legislativo

Dalla legge 10/1991 ai DLgs 192/2005 e 311/2006: un giro di vite al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, incentivato dalle detrazioni previste in Finanziaria.

All’inizio degli anni Novanta, l’entrata in vigore della legge 10/1991 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili” sembrava aver fatto dell’Italia un paese all’avanguardia nel contenimento dei consumi energetici negli edifici.

Purtroppo, come sappiamo, è stata un’illusione. Il ritardo dei decreti attuativi e l’assenza di sanzioni nei confronti degli inadempienti hanno di fatto impedito a quella buona norma di produrre effetti positivi, che se ci sono stati in forma limitata sono dipesi esclusivamente dalla buona volontà di pochi operatori.

Solo in questi ultimi anni, spinti dalle crescenti preoccupazioni ambientali e dall’inarrestabile aumento del prezzo del petrolio, stiamo assistendo al rilancio a livello legislativo delle tematiche inerenti la riduzione del consumo energetico degli edifici, causa del 32% dei consumi totali di energia in Italia (fonte 2005).

La direttiva europea 2002/91/Ce e la conseguente pubblicazione in Italia del DLgs 192/2005 e del DLgs 311/2006 (entrambi poco prima del termine ultimo di tre anni per l’adozione della direttiva comunitaria) hanno modificato il quadro legislativo. Oggi la legge 10 rimane in vigore, ma alcuni articoli in essa contenuti sono stati abrogati perché sostituiti con nuove disposizioni.

Il caso più significativo è quello dell’articolo 30, riguardante la certificazione energetica degli edifici, che è stato rimpiazzato dall’articolo 6 del DLgs 192/2005. L’articolo 6 del DLgs 192/2005, con le integrazioni del DLgs 311/2006, recita: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1”. Il DLgs 311/2006 ha esteso l’obbligatorietà della certificazione energetica agli edifici esistenti, stabilendo però una precisa gradualità temporale.

Nello specifico:

  • dall’1 luglio 2007 agli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile;
  • dall’1 luglio 2008 agli edifici di superficie utile fino a 1000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
  • dall’1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Cosa molto importante, il DLgs 192/2005 (come modificato dal DLgs 311/2006) ha stabilito che “A decorrere dall’1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti”.

Gli incentivi in questione sono soprattutto quelli contenuti nelle leggi finanziarie del 2007 e del 2008, che hanno previsto un innalzamento dal 36% al 55% della detrazione fiscale in caso di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Tale detrazione (che consiste in una detrazione d’imposta lorda, sia sull’Irpef sia sull’Ires) è rivolta a tutti i soggetti, residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari e comprende le spese relative alle prestazioni professionali, sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi sia quelle sostenute per la certificazione energetica.

L’accesso alle agevolazioni previste dalla Finanziaria è però subordinato al rispetto dei valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica come stabilito dal recente Decreto Ministeriale del 18 marzo 2008 (si legga l’articolo pubblicato qui a lato).

Geom. Massimo Murgioni