Anno XVIII
Numero 2
Aprile 2006

Attività temporanea di cantiere

Per i cantieri sul territorio del Comune di Milano è obbligatoria una relazione previsionale d’impatto acustico a corredo della richiesta di autorizzazione in deroga.
Saperlo evita sanzioni salate

L’autorizzazione in deroga ai valori limite d’inquinamento acustico per attività di cantiere deve essere sempre accompagnata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Così succede nel Comune di Milano, il primo ad affrontare in modo efficace il problema della rumorosità nelle fasi di attività temporanea d’impresa.

Può sembrare un’imposizione ma in realtà il provvedimento, che è allo studio anche in altri Comuni, ha già evitato a diverse imprese l’inizio di estenuanti contenziosi con i confinanti.
Duplice lo scopo dell’iniziativa: innalzare il grado di tutela del cittadino disturbato dall’apertura di un cantiere (il disagio è inevitabile, ma deve avere dei limiti) e dare all’impresa le indicazioni per operare arrecando il minor disturbo possibile per prevenire le maledizioni (quando non sono esposti) dei confinanti.

In buona sostanza la Giunta del capoluogo lombardo ha dato un po’ più di significato all’articolo 6 della Legge Quadro 447 sull’inquinamento acustico, dove dal lontano 1995 si stabilisce che spettano ai Comuni le “autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per attività temporanee edili e manifestazioni in luogo aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile”.

Autorizzazioni in deroga, dice la norma, ma su quali basi? Veniamo al punto della questione: come è possibile che un ente avalli il superamento dei limiti acustici senza disporre di una valutazione, ovviamente previsionale, di quella che sarà la reale entità del disturbo? L’impatto acustico di un cantiere può essere trascurabile nel caso di attività limitate, che non prevedono demolizioni o che avvengono a distanza dagli edifici abitati, ma può anche superare la soglia della normale tollerabilità prevista dal Codice civile in caso di opere importanti o in zone densamente abitate (si pensi alla vicinanza con edifici residenziali o strutture oggetto di particolare tutela, quali ospedali, case di cura o scuole).

E’ quindi del tutto evidente che l’autorizzazione non può non comprendere una previsione di quello che sarà il reale impatto acustico oltre che indicazioni precise sulle modalità di contenimento del disturbo, sull’impiego di determinate procedure piuttosto che di altre o sulla predisposizione di idonee barriere acustiche ante operam.

Indicazioni che andranno rispettate dall’impresa (a questo punto sicura di poter lavorare in tutta tranquillità) e sulle quali dovrà sorvegliare il Comune, avvalendosi, come prevede la legge, del supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

Di qui la disposizione che Milano ha inserito nel suo regolamento laddove si parla di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere: “Quando i lavori hanno ad oggetto ristrutturazioni, nuove costruzioni, risanamento conservativo di intero edificio e opere in sottosuolo, all’istanza (autorizzazione in deroga) dovrà essere inoltre allegata una relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che dovrà riportare in particolare:

  • relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
  • eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo della certificazione acustica;
  • descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  • eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività di cantiere;

limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività previste. Nel caso in questione, la richiesta di autorizzazione in deroga, corredata come detto dalla relazione di impatto acustico, deve essere inoltrata al Settore Ambiente e Energia – Ufficio Inquinamento Acustico da parte del legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori indicata nel procedimento edilizio, almeno 30 giorni prima del previsto inizio dell’attività.

Chiarita la situazione, rispondiamo a una domanda che vale anche per tutti gli altri Comuni d’Italia: l’autorizzazione in deroga prevista dalla Legge 447/95 è sempre necessaria? No, se l’impresa esecutrice dei lavori ritiene che l’impatto acustico delle opere di cantiere sia contenuto entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per la specifica area oggetto dell’intervento. La cosa, però, è davvero improbabile.

Tornando a Milano, ricordiamo che il Comune ha messo a disposizione dei cittadini un modulo con il quale inoltrare le segnalazioni delle problematiche da rumore al fax del Settore Ambiente. Le imprese inadempienti all’obbligo della richiesta di autorizzazione in deroga e della relazione d’impatto acustico rischiano l’avvio del procedimento per inquinamento acustico e la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge 447/95.

Dott. Marco Raimondi