Anno XVIII
Numero 2
Aprile 2006

L’importanza della coibentazione nella prestazione energetica degli edifici

Il recente Decreto legislativo 192/2005 segna una svolta storica nella legislazione italiana sul risparmio energetico e premia il buon senso di chi progetta e costruisce in modo consapevole. Le certificazioni non sono più solo pezzi di carta e il primo controllore diventa il cliente

Dopo averne accennato  sul numero di gennaio di Bioedilizia, torniamo a palare del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.ro 192, certi che l’importanza e le novità introdotte dalla norma meritino delle riflessioni approfondite.
Alcuni lo definiscono “una svolta storica nella legislazione italiana sul risparmio energetico degli edifici” e, nei fatti, “il primo vero provvedimento di risparmio energetico emanato in Italia”.

Con un certo ritardo, fa notare giustamente qualcuno, dato che il Dlgs 192 altro non è che il recepimento della Direttiva CEE 91/2002, alla quale il nostro Paese ha dato corso non proprio tempestivamente.

Cardine del Decreto è il concetto di “prestazione energetica degli edifici”, in base alla quale a ogni casa verrà assegnata una sorta di patente dei consumi: A per le costruzioni risparmiose, B o C per quelle meno performanti. Banalizzando potremmo dire che avverrà quel che è già stato sperimentato con gli elettrodomestici e che in breve ha emarginato dal mercato gli apparecchi coi consumi più elevati, cioè i più inquinanti. Dalla prestazione energetica dipenderà inevitabilmente anche la quotazione dell’immobile e, a rigor di logica, presto non ci sarà più convenienza a costruire case mal coibentate, che risulteranno poco vendibili. Questo almeno è ciò che si attende il legislatore.

Ma da cosa dipende e come si calcola la prestazione energetica?

Il Decreto stabilisce che le metodologie di espressione e di calcolo sono definite tenendo conto di:

  • clima esterno e interno;
  • caratteristiche termiche dell’edificio;
  • impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
  • impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione;
  • impianto di illuminazione;
  • posizione ed orientamento degli edifici;
  • sistemi solari passivi e protezione solare;
  • ventilazione naturale;
  • utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

Dunque la prestazione energetica dipende da un gran numero di fattori, a partire dalle caratteristiche progettuali che determinano la ventilazione gli apporti solari, per proseguire con le coibentazioni che determinano le caratteristiche termiche delle strutture, fino alla qualità degli impianti tecnologici di riscaldamento e raffrescamento.

Il Decreto 192/2005 si applica agli edifici di nuova costruzione (a differenza della Direttiva CEE che vale anche per gli edifici esistenti) per i quali il permesso di costruire è stato richiesto dopo l’8 ottobre 2005.

Alcuni osservatori hanno fatto notare che nel testo i fabbisogni di energia primaria sono espressi con unità che non sono quelle preferite dai tecnici del settore (kWh/mq anno) e che i valori sono poco coerenti con le zone climatiche stabilite all’articolo 2 del Dpr 26 agosto 1993 n.ro 412. Va però riconosciuto che la norma è al passo coi tempi e che i valori di trasmittanza termica (il flusso di calore che passa attraverso una parete per mq di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura  interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo) sono sicuramente validi e rispecchiano lo spirito della Direttiva CEE.La storicità del Dlgs 192/2005 risiede in buona parte nel nuovo ruolo che avranno i termotecnici: non più compilatori di pezzi di carta senza valore, ma certificatori della prestazione energetica.

Può darsi che i controlli dei Comuni continuino a essere carenti come lo sono stati in passato (cosa che ha vanificato il senso delle Leggi n. 373/76 e n. 10/1991 e dei relativi decreti attuativi), ma ora scende in campo un nuovo controllore: l’utente. Basterà arrivare alla fine dell’inverno, e molti aspetteranno impazienti, per verificare se il certificatore ha dichiarato il falso e rivalersi nei suoi confronti. Questa nuova situazione chiama in causa la professionalità dei termotecnici (svilita oltremodo dalle norme precedenti) e la necessità di avvalersi di programmi di calcolo realmente corrispondenti alle norme.

Tuttavia la differenza rispetto alla Legge 10/91 è evidente anche sul piano dei controlli istituzionali, che vengono intensificati con una maggiore responsabilizzazione dei Comuni e la loro possibilità di avvalersi di strumenti nuovi, come ad esempio la termografia IR. Il comma 4 dell’articolo 8 stabilisce che: “Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo a fini del rispetto del decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori”.
Il comma 5: “I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile”.

Ce n’è abbastanza per parlare davvero di svolta storica.

Angelo Verderio