Anno XVI
Numero 1
Gennaio 2004

La Legge 10 del 1991 sul risparmio energetico

Un obbligo (non una formalità) ma anche un vantaggio.

Troppo spesso progettisti e costruttori affrontano le prescrizioni della Legge 10 (pubblicata il 9 gennaio 1991) come dei semplici, quasi fastidiosi, adempimenti burocratici, dimenticando che questa norma sull’”uso razionale dell’energia e sul risparmio energetico” ha risvolti molto importanti sulla qualità della vita delle persone e sull’ambiente, oltre che sul valore degli edifici.
Vediamo di capire meglio il significato del testo di legge, mettendo a fuoco gli aspetti che riguardano più direttamente l’ambito dell’edilizia.

Ridurre il consumo di energia, cioè risparmiare
La norma, come chiarisce l’articolo 1, è stata pensata per “…ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita”.
Ridurre i consumi di energia, in edilizia, significa realizzare edifici con adeguate proprietà di isolamento termico, per evitare la dispersione del calore degli impianti di riscaldamento nella stagione fredda o l’uso indiscriminato di impianti di climatizzazione durante la stagione calda.
I black out elettrici dell’ultima estate sono il segnale di quanto stia diventando importante quest’ultimo aspetto.

Precisamente le “Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici” sono l’oggetto del Titolo II della Legge 10, che si pone con l’articolo 25: “Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso (…) devono essere progettati e realizzati in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica” (comma 3).

I materiali devono essere certificati
E’ importante l’inciso “in relazione al progresso della tecnica”, con il quale il legislatore ha voluto imporre un costante aggiornamento sui materiali e sulle tecniche costruttive, precisando che devono essere utilizzati non processi e materie prime qualsiasi, ma i migliori allo stato dell’arte. L’articolo 32 della Legge stabilisce che “ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici devono essere certificate…” (comma 1). Inoltre “le imprese che producono o commercializzano i componenti degli edifici sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione”.
Molto importante è anche l’articolo 29, che prescrive la certificazione e il collaudo anche delle opere realizzate, secondo la procedura dettagliata dalla Legge 46 del 5 marzo 1990.

La relazione tecnica deve essere veritiera
Degli obblighi per i proprietari degli edifici ai fini del risparmio energetico si parla nell’articolo 28 della Legge, al comma 1: “Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, il progetto delle opere corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge”.  Prosegue il comma 2: “Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento”. Le sanzioni amministrative, di cui tratta l’articolo 34, sono piuttosto severe e vengono comminate dal Prefetto, su segnalazione del sindaco. In caso di mancata presentazione della relazione al comune, la sanzione amministrativa a carico del proprietario dell’edificio varia da 500 a 2500 Euro (comma 1).
Nel caso in cui, invece, siano state realizzate opere difformi dalla documentazione depositata, la sanzione amministrativa a carico del proprietario può variare dal 5% al 25% del valore delle opere (comma 2).  Ce n’è anche per il costruttore o il direttore dei lavori, che in caso di omissione della certificazione, o di dichiarazione non veritiera, sono tenuti al pagamento di una sanzione tra l’1% e il 5% del valore delle opere “fatti salvi i casi di responsabilità penale”
(comma 3). Sanzioni sono previste infine per il collaudatore che non ottempera (comma 4) e per chi commercializza materiali e componenti degli edifici sprovvisti della necessaria certificazione (comma 6).
Torniamo alla relazione tecnica di rispondenza alla Legge 10 che deve essere sottoscritta dal direttore lavori o dal costruttore: una copia di questa viene conservata in comune e una seconda, vistata dal comune, deve essere consegnata dal proprietario dell’edificio al direttore dei lavori o all’esecutore delle opere.

…Perché i controlli si possono fare sempre
E veniamo ai controlli e alle verifiche, di cui tratta l’articolo 33 della Legge.
Al comma 1 si specifica che il comune può procedere al controllo dell’applicazione della Legge 10 in corso d’opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La verifica da parte dell’acquirente dell’immobile, o del conduttore può invece essere effettuata “in qualunque momento, anche su richiesta e a spese del committente” (comma 2).  “In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dalla legge” (comma 4).

I vantaggi della Legge 10
Chi costruisce una casa investendo nel risparmio energetico può contare su un risparmio nei consumi futuri, una maggior qualità di vita, ma anche su un vantaggio economico immediato. La Legge 10 (articolo 8) prevede infatti “contributi in conto capitale nella misura minima del 20% e nella misura massima del 40% della spesa di investimento ammissibile documentata” per una serie di interventi, tra cui (articolo 8 lettera a) la “coibentazione degli edifici esistenti che consenta un risparmio energetico non inferiore al 20%”.
A conti fatti si tratta di un investimento davvero redditizio.

Angelo Verderio