Anno XIV
Numero 2
Settembre 2002

Disposizioni legislative impatto e clima acustico

Dopo lungo tempo si è finalmente chiuso il cerchio, per quanto riguarda le previsioni di impatto acustico e del clima acustico da presentare in fase di rilascio di concessione edilizia.

La storia comincia con la legge quadro n. 447 dell’ormai lontano 1995, ove nell’articolo 8 si stabilivano le circostanze nelle quali era necessario prevedere relazioni previsionali di impatto acustico e del clima acustico, demandando alle regioni (art. 5, comma 1, lettera l) il compito di stabilire i criteri da seguire per la redazione di queste documentazioni.

Il tempo assegnato per approntare questo dispositivo normativo era regionale in un anno dall’entrata in vigore della legge nazionale (vale a dire entro l’ottobre 1996).
In realtà la normativa della Regione Lombardia ha avuto un iter particolarmente travagliato, approdando alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia solo il 13 agosto 2001 ed entrando in vigore fin dal giorno successivo, essendo stata dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto Regionale. Ma occorreva ancora un tassello per completare il quadro: infatti la L.R. n° 13/2001, all’art. 5 commi 1 e 2 prevedeva che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, definisse le modalità ed i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa legge regionale (e cioè entro il 14 febbraio 2002). E finalmente siamo arrivati alla fine della storia….. Infatti è dell’8 marzo 2002 la deliberazione n° VII/8313 dal titolo «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»: in questo documento tecnico vengono dettagliate le diverse procedure a seconda del tipo di opera in progetto.
Per la documentazione di previsione di impatto acustico:
–    aeroporti e aviosuperfici (art.1)
–    infrastrutture stradali (art.2)
–    infrastrutture ferroviarie(art.3)
–    nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive (art.4)
–    centri commerciali polifunzionali (art.5 c.1)
–    nuove discoteche (art5 c.2)
–    nuovi impianti sportivi e ricreativi (art.5 c.3)
–    nuovi circoli privati e pubblici esercizi (art.5 c.4).
Le procedure per la valutazione previsionale del clima acustico, da predisporsi nei casi specificati nella L.N. 447/95 art. 8 comma 3, sono stabilite dell’art. 6 della citata deliberazione della Giunta Regionale Lombarda. Sarebbe lungo e tedioso approfondire metodicamente tutti gli aspetti tecnici di questa deliberazione: gli interessati potranno scaricare l’intero documento dal nostro sito internet www.coverd.it.
Soffermiamoci su alcuni “generi” fondamentali.
a) impianti produttivi, commerciali, artigianali:
viene ovviamente stabilito che occorra riferirsi al PRG vigente ed alla zonizzazione acustica adottata sia con riguardo all’area interessata che a quelle limitrofe. Dovranno poi essere individuate tutte le sorgenti sonore presenti, indicandone la posizione in pianta ed in quota, specificando se collocate in ambiente chiuso o aperto, descrivendone le modalità di funzionamento. Sulla base di questi dati si dovranno calcolare i livelli di pressione sonora previsti in punti significativi al di fuori del confine di proprietà, descrivendo le eventuali misure di mitigazione necessarie per ridurre le emissioni sonore ed il termine di realizzazione delle stesse. Grande importanza viene data poi al traffico indotto sia rispetto alle infrastrutture stradali esistenti che a quelle di nuova realizzazione: dovranno essere stimati i livelli di pressione sonora in corrispondenza di recettori significativi con scenari previsionali estesi fino a 5 anni dall’entrata in esercizio.
b) pubblici esercizi e circoli privati:
in questo caso la documentazione previsionale è da predisporre solo se si prevede l’utilizzo di macchinari per la refrigerazione di alimenti e bevande e/o impianti di aspirazione, ventilazione e condizionamento strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionanti anche in periodo notturno, oppure se sia previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o manifestazioni che prevedano l’utilizzo di strumenti musicali. In pratica, quasi sempre.
In questi casi, oltre ad indicare la capienza del locale, gli orari di apertura e l’eventuale presenza di aree di utilizzo esterne e di parcheggio per veicoli, occorre descrivere le caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali di confine e di emissione delle apparecchiature rumorose, specificandone i tempi di funzionamento e stimando i livelli di rumore immessi in ambiente abitativo e in quello esterno. Sarà quindi necessario indicare le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l’inquinamento acustico di tutte le attività, incluse quelle antropiche.
c) valutazione previsionale di clima acustico:
in questo caso il criterio è quello di permettere la valutazione dell’esposizione dei recettori. Pertanto, a partire dalla situazione acustica attuale (dettagliata attraverso misure strumentali o metodi di calcolo) e dalla variabilità temporale delle sorgenti sonore, si dovrà valutare la compatibilità del progetto col clima acustico attuale, indicando le caratteristiche tecniche degli elementi di mitigazione qualora siano necessari per conseguire detta compatibilità. Riguardo gli edifici in progetto, si dovranno valutare sia la loro disposizione spaziale, quella dei locali e degli spazi di utilizzo all’aperto, sia i requisiti acustici passivi. Infine si dovranno descrivere le eventuali variazioni acustiche significative indotte in aree residenziali o particolarmente protette esistenti e prossime all’area in oggetto. In questo “mare manio” di indicazioni e prescrizioni tecniche, è bene fissare dei paletti di riferimento per non perdere l’orientamento.
Alcune rapide osservazioni:

  1. occorre conoscere l’area di intervento: sono finiti i tempi delle valutazioni costruite a tavolino, senza sopralluoghi che consentano di avere una conoscenza il più possibile approfondita e puntuale dell’area di intervento;
  2. le esigenze di prevedere livelli sonori “in punti significativi”, sia riferendosi a sorgenti sonore fisse sia ad infrastrutture stradali e di trasporto, richiede necessariamente l’utilizzazione di software previsionali, per evitare di  appesantire le fasi di calcolo e penalizzare l’efficacia della presentazione;
  3. si apre allora uno scenario sul punto più critico dell’utilizzo dei software di calcolo che è quello, noto a chiunque ne abbia una anche minima conoscenza, della loro taratura. Senza entrare in disquisizioni più o meno tecniche, per avere una taratura attendibile è indispensabile disporre di rilievi fonometrici in loco, in posizioni significative ed in condizioni note e ben definite. Anche laddove la deliberazione non le preveda esplicitamente, in realtà il contesto delle richieste impone, perché la previsione sia significativa, che siano disponibili dati relativi ai livelli di pressione sonora caratteristici dell’area e delle sorgenti sonore;
  4. un lavoro così accurato e tecnicamente raffinato può essere effettuato solo da personale altamente qualificato (in particolare è indispensabile che si tratti di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale) dotato di strumentazione di elevato livello tecnologico.

Solo gli specializzati potranno far fronte a queste richieste, con buona pace dei “dilettanti” del settore probabilmente il tutto comporterà un aggravio dei costi, ma questo è un altro discorso…

Dott. Marco Raimondi