Anno XIX
Numero 1
Gennaio 2007

Isolamento acustico: un dovere anche nelle villette a schiera

Le problematiche di isolamento acustico di abitazioni pluripiano tra loro affiancate non sono inferiori di quelle in alloggi condominiali, anzi…

Il DPCM 5.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, con postilla alla tabella B dell’allegato B prevede esplicitamente che i valori di R’w (isolamento acustico per via aerea di divisori verticali e orizzontali) siano riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nulla si dice, viceversa, per quanto concerne l’isolamento al rumore di calpestio:

per tale parametro ci si limita a stabilire il valore limite (L’nw ≤ 63 dB per l’edilizia residenziale) senza ulteriori dettagli o limitazioni.

Nel caso di unità immobiliari condominiali i dubbi sono pochi, ma nel caso di tipologie edilizie differenti, quali ad esempio le classiche porzioni di villette a schiera disposte su più piani, come occorre comportarsi?

Un esempio reale

È il caso che ci sottopone un nostro affezionato lettore, che in proposito ci interpella via E–mail: “[…] Ho da poco acquistato una nuova casa. Si tratta di una porzione di villetta bifamiliare disposta su 4 livelli (taverna, zona giorno, zona notte e mansarda). Praticamente la villetta è divisa verticalmente in due parti da una parete portante in cemento armato sulla quale sono state costruite le scale.

A seguito delle mie lamentele relative allo scarso livello di isolamento acustico, mi è stata presentata una relazione di un collaudo in opera dei requisiti acustici delle strutture. In questa relazione però è stato misurato solo il potere fonoisolante di partizioni tra ambienti (R’w) mentre non è stato misurato il rumore di calpestio dei solai (L’nw). Visto che il nostro problema principale è proprio il calpestio, vorrei sapere se questa è una misurazione obbligatoria anche nel mio caso.

Infatti, venditore e progettista sostengono che questo tipo di misurazione è obbligatorio solo nel caso di appartamenti sovrapposti ma non nel caso di alloggi “affiancati” come il mio. Resta il fatto che anche se i miei vicini sono a lato, io li sento come se fossero sopra la mia testa.”

La risposta

Le motivazioni addotte da venditore e progettista sono quelle classiche che ci si trova a confutare anche in fase di predisposizione del progetto: tale approccio, perlomeno censurabile, si fonda su una interpretazione assolutamente soggettiva e parziale della norma. Infatti appare chiaro come il legislatore, nel momento in cui ha voluto ben precisare che l’isolamento acustico per via aerea (parametro R’w) deve essere valutato tra distinte unità immobiliari, lo ha fatto esplicitamente, inserendo un’apposita postilla alla tabella B che fissa i requisiti minimi richiesti.

Se si fosse ritenuto opportuno estendere tale limitazione anche ad altri parametri, quali ad esempio il rumore di calpestio, sarebbe stato sufficiente aggiungere una seconda postilla alla tabella B, oppure semplicemente richiamare nella medesima anche il parametro L’nw relativo al rumore di calpestio. Cosa che non è avvenuta: si deve quindi assumere che l’intenzione sia quella di prevedere il rispetto di tale requisito acustico anche all’interno della medesima unità immobiliare.

Pertanto, nel caso di abitazioni disposte su più piani, si deve realizzare un adeguato isolamento al rumore di calpestio anche tra locali appartenenti alla medesima unità immobiliare tra loro sovrapposti, che rappresenta la situazione acusticamente peggiore. Inoltre, se deve essere garantito il rispetto del limite normativo anche tra ambienti sovrapposti ed appartenenti alla medesima unità immobiliare, a maggior ragione tale risultato dovrà essere conseguito tra ambienti affiancati o comunicanti “diagonalmente” ed appartenenti a distinte unità immobiliari.

È esperienza diretta avere rilevato una rumorosità di calpestio superiore ai limiti previsti addirittura dal locale inferiore a quello superiore!

Dal punto di vista tecnico, la verifica fonometrica è effettuabile senza problemi in quanto, se pure la superficie in comune tra locali comunicanti diagonalemente è nulla, tale elemento non influenza la misura e la relativa valutazione ai sensi delle normative di riferimento (UNI EN ISO 140–7 e UNI EN ISO 717–2).

Vi è poi un’interessante normativa tecnica (la UNI EN ISO 140–14 “Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera”) che prevede e descrive le modalità di effettuazione di queste particolari verifiche: si descrive, tra l’altro, anche come effettuare le misure di rumorosità di calpestio generato sulle scale! Ci risulta che almeno un paio di CTU in contenzioni giudiziari siano state condotte secondo questi criteri.

Pertanto, nessuna scusa è valida:

le villette a schiera devono essere protette acusticamente né più né meno degli alloggi condominiali.

Del resto, per quale motivo abitazioni più “prestigiose” dovrebbero essere acusticamente peggiori?

Come fare ad ottenere un’adeguata protezione acustica?

Resta valido il motto di sempre: la consulenza di un esperto di acustica architettonica e un progetto accurato evitano problemi ai costruttori. A nostro avviso non è mai conveniente inseguire il risparmio di pochi euro rischiando contenziosi legali e l’insoddisfazione dei clienti. Senza alcuna pretesa di essere esaustivi, diamo alcune indicazioni progettuali per un corretto approccio al problema.

Isolamento al rumore aereo

La partizione verticale di separazione tra le abitazione non può essere monolitica, a meno di prevedere masse frontali molto elevate. L’utilizzo di laterizi semipieni (percentuali di foratura nell’ordine del 30/35% come i blocchetti fonici NK8 e NK12) è la premessa fondamentale per la realizzazione di un divisorio acusticamente performante. In intercapedine si dovrà posare più di un materiale: infatti, quante più interfacce tra materiali diversi si trova ad attraversare l’onda sonora, tanto maggiore sarà l’attenuazione acustica ottenuta.
È questa la logica che ci ha guidato nell’ideare il pacchetto in intercapedine costituito da un doppio strato di ovatta KoFiVeg ed un pannello di sughero biondo naturale SoKoVerd.LV interposto tra i due, oppure il sandwich fonoimpedente FoniVeg da utilizzarsi ove vi sono spessori ridotti. Elasticità e massa, a concorrere per il raggiungimento del risultato finale.

Isolamento al rumore di calpestio

La realizzazione di un pavimento galleggiante, con l’utilizzo di prodotti specifici quali l’impasto di SugheroLite e KoGlass, i pannelli di sughero biondo SoKoVerd.LV di diversi spessori, gli strati separatori KoSep.F e KoSep.L, le strisce per il disaccoppiamento laterale del massetto in sughero biondo KoFlex, permettono di ottenere risultati in opera del tutto soddisfacenti e coerenti con le richieste normative.

Attenzione: anche al piano terreno, sebbene al di sotto vi siano ambienti non prettamente abitativi, è necessario realizzare un isolamento al rumore di calpestio.

Infatti, in caso contrario si potrebbe verificare una trasmissione di rumorosità non solo verso gli ambienti direttamente sovrastanti, ma anche verso quelli adiacenti sul medesimo piano o al piano superiore, con conseguente disagio acustico ed il mancato rispetto delle normative.

Isolamento al rumore di calpestio da scale

La tipologia realizzativa classica prevede che, nelle villette a schiera, le scale siano tra loro contrapposte, con i gradini incuneati o gettati in diretto collegamento col muro di separazione in cemento armato. Se la parola d’ordine dell’isolamento acustico è “disaccoppiare”, nulla è più sbagliato di quella che è ormai (purtroppo) la prassi costruttiva.
La soluzione migliore è quella di realizzare due strutture indipendenti, separate da un giunto di dilatazione, in modo che non vi sia collegamento diretto tra le scale delle due unità immobiliari. Oppure, utilizzare scale non in cemento armato, ma prefabbricate e montate su supporti antivibranti.
Alternativamente, si devono studiare interventi sui singoli gradini (come incollare la finitura su strati elastici), con elevato costi di posa ed incerti risultati.

Isolamento al rumore aereo di facciata

In questo caso le problematiche sono esattamente le stesse dei condomini: i punti deboli sono serramenti, superfici vetrate e fori di aerazione delle cucine ed angoli cottura. Con in più le problematiche dettate delle esigenze di garantire un isolamento termico conforme alle nuove prescrizioni del DL n 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Rimandiamo ad un successivo approfondimento in materia.

Isolamento al rumore degli impianti

Per esperienza, possiamo con certezza attribuire la palma di maggiore criticità all’impianto idrosanitario, in particolare quando la collocazione del bagno e degli scarichi è infelice (classico bagno adiacente alla camera dell’unità immobiliare confinante).

Ma attenzione: se non si realizza un adeguato disaccoppiamento delle tubazioni dalla struttura mediante collari antivibranti e coppelle nel passaggio dei solai, la rumorosità può trasmettersi strutturalmente anche tra ambienti molto distanti tra loro.

L’utilizzo delle tubazioni in commercio con caratteristiche acustiche certificate, può risultare vanificata da una scorretta messa in opera delle stesse.

Dott. Marco Raimondi